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Lo Statuto

Non essendo qui il caso di riportare per intero i due statuti, si ritiene comunque trascriverne alcune parti che determinano la natura e gli scopi dell’Accademia.


Lo statuto del 22 aprile 1987, a tale proposito, così recita nella premessa:

Con la denominazione ACCADEMIA si intende espressamente porre il suddetto organismo associativo in ideale prosecuzione di ciò che, in questo specifico campo, la Città di Pordenone è stata in grado di esprimere nel passato: vuole, cioè, riferirsi:
a) ai cenacoli che si costituirono tra il secolo XV e il XVI nei palazzi dei Mantica, dei Porcia, dei Liviano;
b) alle due Accademie del secolo XVII, quella dei Vigilanti e quella, ospitata dai Ricchieri, degli Oscuri;
c) alle due Accademie del secolo XVIII, ospitate nel convento dei Domenicani quella dei Repullulati, nel palazzo dei Montereale Mantica quella degli Infiammati.
La specificazione SAN MARCO intende ricordare sia l’intitolazione del Premio, sia il Patrono a cui la Città è dedicata, nell’annuale ricorrenza del quale, dal XIII al XVIII secolo, Pordenone rinnovò i membri del proprio autogoverno, come anche gli storici vincoli, economici, artistici e culturali che legarono fin dalle origini la città di Pordenone a Venezia.

E subito dopo, auspicato che, come sede di rappresentanza, sia utilizzabile per munifica concessione il Palazzo Montereale Mantica al n. 56 di Corso Vittorio Emanuele, che di tutti i centri culturali della Città e della Provincia fu il primo e il più prestigioso, lo statuto recita:

Art. 4 – Sono scopi dell’Accademia:
a) la promozione di iniziative che possano contribuire a fare sempre più grande e sempre più onorato il nome della Città e della Provincia di Pordenone in qualunque settore dell’umana operosità: significativamente, ma non esclusivamente nei settori delle Scienze, delle Lettere, delle Arti e della vita sociale.
b) Offrire agli insigniti del Premio San Marco, oltre che un ulteriore riconoscimento dei loro alti meriti, anche e soprattutto un motivo costante di incontro e un’occasione non effimera per proficue forme di collaborazione nel superiore interesse della Città e della Provincia.

Il 9 settembre 2002 l’Assemblea straordinaria dei Soci dell’Accademia, decidendo l’abrogazione dello statuto del 1987 sia per necessità di carattere giuridico relative agli atti statutari, sia per meglio riconoscere all’Accademia l’autonomia che si era meritata operando, da una parte conservò a futura memoria la succitata premessa storica e gli scopi sopra scritti; dall’altra – ed è la novità più rilevante – agli artt. 5-6-7-8, accanto ai Soci “ordinari” e “di diritto”, creò i Soci “aggregati”, cioè a nomina diretta da parte dell’Accademia stessa.
Ad ogni buon conto, si riportano gli articoli in questione:

Articolo 5 - I soci si distinguono in :
- ordinari
- aggregati
- di diritto

Articolo 6 - Sono soci ordinari dell’Associazione Accademia San Marco le persone fisiche che siano state o saranno nel futuro insignite del Premio San Marco. La qualifica di socio si acquisisce “ipso facto” al momento dell’assegnazione del Premio San Marco.
Sono altresì soci, con la qualifica di soci aggregati, le persone fisiche che, secondo le modalità previste dagli Art.7) e 8) del presente Statuto, vengono designate dall’Assemblea Generale dei Soci, per particolari meriti acquisiti nell’interesse della Città e della Provincia.
I soci aggregati sono soci a pieno titolo dell’Accademia San Marco, con tutti i diritti ed i doveri attribuiti ai soci dal presente Statuto.
Sono, inoltre, soci di diritto il Sindaco del Comune di Pordenone e il Presidente dell’Associazione Propordenone, solo in funzione della loro carica e per la durata del loro mandato.
I soci possono essere solamente persone fisiche.

Articolo 7 - L’attribuzione di socio aggregato spetta all’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un’apposita commissione, presieduta dal Presidente dell’Accademia San Marco, o da un suo delegato, da tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo stesso e liberamente scelti fra i soci, dal Presidente dell’Associazione Propordenone, o da un suo delegato, che esaminerà le candidature proposte per l’attribuzione della qualifica di socio aggregato, da sottoporre all’esame finale del Consiglio stesso e quindi all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci.

Articolo 8 - I candidati all’assegnazione della qualifica di socio aggregato dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- essere cittadini della provincia di Pordenone, o in essa stabilmente operanti, o che comunque, anche se altrove residenti, abbiano acquisito verso di essa dei meriti particolarmente significativi coincidenti con i fini statutari;
- essersi particolarmente distinti nei vari campi dell’attività umana (arti, lettere, scienze, economia) tanto da dare risalto al nome della città e della provincia di Pordenone.